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L'ambito di tutela delle DOP registrate alla luce della recente pronuncia della CGUE (CAUSA: C-490/19)

di Riccardo Caggia

 

Nella sentenza recentemente emessa all’esito della causa C-490/19 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha avuto modo di pronunciarsi con riferimento all’ambito di tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP). Per il tramite della pronuncia citata, la CGUE ha chiarito come un prodotto che richiami determinate caratteristiche tipiche di un altro prodotto a marchio DOP sia in violazione dei diritti conferiti dalla Denominazione di Origine Protetta, così estendendone il relativo ambito di tutela.  

 

La sentenza in esame rappresenta l’epilogo di un procedimento che prende le mosse dal rinvio operato dalla Cour de Cassation francese (Giudice del rinvio) nell’ambito di una controversia giudiziaria iniziata dal Syndacat Interprofessionel de défense du fromage Morbier (Syndacat) nei confronti della Societé Fromagere du Livradois Sas. Il Syndacat, in particolare, contestava una concorrenza sleale e parassitaria da parte della Societé Fromagere du Livradois Sas, avendo quest’ultima commercializzato un proprio formaggio con caratteristiche estetiche tipiche del “Morbier” (i.e. apponendo la tipica striscia nera orizzontale cingente l’intera forma di tale tipo di formaggio). 

 

La CGUE si è, quindi, dovuta interrogare sull’interpretazione tanto dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, quanto dell’articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio. La questione principale verteva, nello specifico, sullo stabilire se le norme citate dovessero essere interpretate nel senso di vietare l’uso, da parte di un terzo, di una denominazione registrata e se, più in particolare, tale eventuale divieto dovesse riguardare anche la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata.

 

Ebbene, in una pronuncia dal carattere certamente innovativo, la Corte UE ha ritenuto di dover interpretare le norme in esame in un senso particolarmente estensivo, giungendo – quindi – a disporre il divieto di riproduzione anche delle caratteristiche estetiche dei prodotti protetti da DOP registrate ed enunciando, al contempo, i seguenti principi di diritto:

 

  1. L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, devono essere interpretati nel senso che essi non vietano solo l’uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata”;

 

  1. “L’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata. Occorre valutare se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie”.

 

La sentenza in esame si colloca, evidentemente, in una prospettiva di ampliamento dell’ambito di tutela conferito dalle Denominazioni di Origine Protetta, circostanza che – senza dubbio – risulterà particolarmente favorevole per tutti i titolari di tali diritti e, quindi, per la protezione – tra le altre cose – delle specialità agroalimentari. Sotto tale prospettiva, la decisione della CGUE merita apprezzamento, in quanto rende possibile intervenire nei confronti di condotte di concorrenza sleale e parassitaria particolarmente insidiose, ovverosia tutte quelle condotte che – mediante tentativi di decezione dei consumatori fondati sul richiamo dell’aspetto di prodotti DOP – pongano un serio rischio di diluire il prestigio e l’apprezzamento del mercato di cui godono prodotti caratterizzati da elevati standard di qualità come, per l’appunto, i prodotti a marchio DOP.