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Il Tribunale Regionale di Monaco di Baviera bandisce l’indicazione di una provenienza geografica su prodotti cinesi: Il caso Swiss Army Knife

La società svizzera Victorinox figura, nel mondo, quale principale produttrice di coltellini svizzeri, anche conosciuti come “coltellini dell'esercito svizzero” (Swiss Army Knife). Essa, inoltre, si distingue per essere la principale fornitrice dell’esercito svizzero – che le commissiona circa 50.000 esemplari all'anno – e per destinare gran parte della produzione totale, per un valore di 7 milioni di pezzi all'anno, all’estero, in particolare negli Stati Uniti.

 

Lo Swiss Army Knife costituisce uno strumento multifunzionale, caratterizzato dalla presenza di una lama ripiegabile e di molti altri attrezzi ripiegabili all'interno del manico ed estraibili per l'uso, tra cui, a titolo di esempio, stuzzicadenti, forbici, pinzette, apribottiglie.

 

Nell’estate del 2020, la società che, come sottolineato, è capofila nella produzione dei suddetti coltellini, ha intercettato la vendita, attraverso una piattaforma online, di prodotti strettamente basati sul design del famoso coltellino svizzero, ma provenienti dalla Cina. I prodotti in questione contenevano anche indicazioni come la dicitura "SWITZERLAND" e riproduzioni grafiche della croce presente nella bandiera svizzera su una base rossa, tonalità distintiva dello Swiss Army Knife.

coltellino svizzero

La questione è stata definita – almeno provvisoriamente – dal Tribunale Regionale di Monaco di Baviera che si è pronunciato sul punto lo scorso 15 giugno 2021 con sentenza No. 33 O 7646/20.

Secondo quanto sostenuto dal ricorrente, ossia la Victorinox, i segni utilizzati nei prodotti cinesi dal convenuto costituiscono delle Indicazioni Geografiche d'origine, di cui quest’ultimo sfrutta la reputazione in modo sleale e senza alcun motivo giustificabile.

Il convenuto sosteneva, invece, che i prodotti venduti per mezzo della piattaforma e-commerce fossero chiaramente riconoscibili come "articoli di souvenir" e che i consumatori non avrebbero, in alcun modo, potuto concludere a partire dall'etichettatura che i prodotti fossero fabbricati in Svizzera poiché il loro imballaggio riportava chiaramente la dicitura "Made in China".

 

Il tribunale Regionale di Monaco ha, tuttavia, respinto tale argomentazione. Il fatto che i consumatori possano – o meno – essere condotti a credere che i prodotti provenienti dalla Cina siano stati fabbricati in Svizzera non è rilevante in questo caso. I giudici hanno, infatti, stabilito che se la buona reputazione di un'Indicazione Geografica di provenienza viene sfruttata in modo sleale, non è necessario che il pubblico destinatario venga ingannato sull'origine dei prodotti per poter accogliere le corrispondenti richieste di provvedimenti ingiuntivi. Inoltre, e in maniera molto interessante, la corte ricorda come l’argomentazione secondo cui la definizione di prodotti come "articoli souvenir" non consenta che questi possano essere confusi con articoli di marchi noti, sia stata precedentemente rigettata. Il principio, consolidato nel diritto europeo, è stato richiamato nel caso Neuschwanstein, in cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva affermato che la classificazione di Nizza non riconosce una classe di prodotti o servizi chiamata specificamente "articoli souvenir" e, quindi, gli stessi sono soggetti anche ai test per il carattere distintivo, il rischio di confusione o di ingannevolezza per determinati prodotti e servizi.

coltello svizzero 2

Per molti aspetti, dunque, la presente sentenza si rispecchia ed inserisce coerentemente nella giurisprudenza del diritto dell’Unione Europea. Per il momento, tuttavia, la sentenza del tribunale regionale potrebbe essere ribaltata nei successivi gradi di giudizio e, pertanto, si aprono diversi scenari sul proseguimento della vicenda.