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Sanremo: non solo musica. I diritti d’autore sulle opere grafiche utilizzate come scenografia

Quando si pensa al Festival di Sanremo è immediato il collegamento alle controversie in materia di plagio che coinvolgono le canzoni in gara. Tuttavia, nell’organizzazione di una manifestazione culturale e artistica complessa, come quella del Festival di Sanremo, sono molteplici i profili di rilievo per quel che riguarda i diritti di proprietà intellettuale.

La Corte di Cassazione si è, infatti, recentemente pronunciata, con sentenza del 16 gennaio 2023, in materia di violazione dei diritti d’autore sull’opera grafica “The scent of the night” utilizzata dalla RAI quale parte della scenografia durante il Festival di Sanremo del 2016.

La vicenda vede protagonista l’architetta Chiara Biancheri che, nel luglio 2018, convenne in giudizio di fronte al Tribunale di Genova la società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A., lamentando l’illecito utilizzo da parte di quest’ultima di un’opera grafica digitale di propria creazione raffigurante un fiore e la conseguente violazione dei diritti d’autore su tale immagine. La legge n. 41 del 1933 prevede, infatti, all’art. 2 n. 4 che sono oggetto di tutela autorale “le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia”.

I primi due gradi di giudizio accolsero le richieste dell’attrice, condannando la RAI al risarcimento del danno, individuato nella cifra di 40.000 euro, nonché la rimozione del programma dal relativo sito Internet e la pubblicazione della sentenza.

In particolare, i giudici fondarono le loro decisioni su tre aspetti fondamentali. In primo luogo, fu accertata la paternità giuridica dell’opera in capo all’attrice: la stessa risultava, infatti, pubblicata sia online che su un libro edito da Mondadori e tali fonti indicavano proprio Chiara Biancheri quale autrice. In secondo luogo, fu ritenuto sussistente il carattere creativo dell’opera, requisito imprescindibile affinché possa trovare applicazione la tutela prevista dalla normativa sul diritto d’autore, in quanto l’immagine non costituiva una semplice riproduzione di un fiore, ma comportava una vera e propria rielaborazione. Infine, fu ravvisato il carattere commerciale del Festival di Sanremo, ritenuto non solo un una manifestazione di tipo culturale, ma anche di natura commerciale e avente scopo di lucro.

Tra questi, il secondo punto, avente ad oggetto il carattere creativo dell’opera, è forse quello più interessante in considerazione della peculiare natura dell’opera in questione, trattandosi di un’opera grafica digitale.

In termini generali, prescindendo dunque dalla natura dell’opera in questione, il concetto giuridico di “carattere creativo” viene interpretato dalla giurisprudenza quale manifestazione della personalità dell’autore. Invero, come confermato dalla stessa Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla RAI avverso la sentenza della Corte d’Appello, “il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa dall’art. 1 della legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore”.

Ciò detto, il caso di specie presenta, come anticipato, talune peculiarità, avendo ad oggetto un’opera digitale, generata (anche) tramite l’utilizzo di un software. Per tale ragione, sarebbe stato interessante approfondire le implicazioni di tale circostanza nell’accertamento della sussistenza del carattere creativo di un’opera. La stessa Corte di Cassazione nella presente pronuncia ha, difatti, precisato come il tema dell’arte digitale quale “opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva” costituisca, ad oggi, un tema inesplorato dalla giurisprudenza della Corte.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto inammissibile - in quanto questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata - il motivo di ricorso proposto dalla RAI avente ad oggetto, appunto, l’asserita assenza di carattere creativo dovuta alla natura digitale dell’opera dell’architetta, che sarebbe stata elaborata, in realtà, da un software tramite algoritmi matematici, e si è limitata ad affermare che “si sarebbe reso necessario un accertamento di fatto per verificare se e in quale misura l’utilizzo dello strumento avesse assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che se ne era avvalsa”.

Questa precisazione della Corte potrebbe, comunque, lasciare quantomeno intendere la posizione dei giudici su tale argomento. Gli stessi sembrerebbero, infatti, presupporre la necessaria compresenza di un apporto “umano” alla creazione dell’opera, che non si configurerebbe laddove il software assorbisse interamente l’elaborazione creativa dell’artista stesso. Insomma, la Corte sembrerebbe affermare che l’utilizzo di un software debba costituire soltanto uno strumento di cui l’artista si serve per esprimere la propria creatività. Pertanto, sarà necessario ripensare - o quantomeno adattare - il requisito del “carattere creativo” alla luce dei costanti e rapidi sviluppi nel settore dell’intelligenza artificiale. Si pensi, ad esempio, a DALL-E, AI capace di originare immagini sulla base di descrizioni verbali che gli vengono fornite.

Tornando al caso di specie, la Corte, dopo aver trattato anche gli ulteriori motivi di ricorso - riguardanti vizi di validità della sentenza d’appello, nonché la violazione del divieto di scienza privata posto in essere dal giudice di secondo grado, che avrebbe basato il proprio convincimento in merito alla paternità dell’opera su ricerche online realizzate autonomamente - ha rigettato il ricorso proposto da RAI, confermando, dunque, la decisione della Corte d’Appello, che aveva riconosciuto il diritto dell’autrice dell’opera ad ottenere il risarcimento del danno causato dall’illecito utilizzo da parte della RAI dell’opera grafica oggetto della controversia, nell’ambito della scenografia fissa dell’edizione di Sanremo del 2016.

La presente vicenda, oltre ad aver soltanto “sfiorato” un argomento che verrà, con tutta probabilità, ampiamente trattato in futuro (quello della tutela delle opere frutto dell’intelligenza artificiale) denota, altresì, la complessità dell’organizzazione di una manifestazione quale il Festival di Sanremo e della gestione corretta dei diritti di proprietà intellettuale, che non concernono soltanto i diritti d’autore riguardanti le canzoni in gara, ma che possono coinvolgere, altresì, opere e diritti esclusivi di natura diversa.