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UN SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PUO’ ESSERE RICONOSCIUTO COME INVENTORE DI UN BREVETTO? IL CASO DABUS

Stephan Thaler, scienziato e direttore generale della società Imagination Engines Inc., Missouri, USA, è salito – negli ultimi anni – agli onori della cronaca. Questi ha, infatti, sostenuto che il sistema di intelligenza artificiale DABUS (Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) avesse progettato autonomamente un’invenzione relativa ad un contenitore per alimenti a forma di frattale e ad un dispositivo di segnalazione ad alta visibilità, e che, quindi, lui stesso non potesse prendersi il merito di tale invenzione, dovendo tale merito spettare all’inventore del sistema (ossia, appunto, al sistema di intelligenza artificiale DABUS).

 

Nello specifico, a partire dal 2018 Thaler ha provveduto a depositare domande di brevetto relative all’invenzione suddetta in ben 17 differenti Paesi. Tali domande sono, in gran parte, state rifiutate (ad esempio dagli Uffici Brevetti statunitense, britannico, europeo ed australiano) e, in minor parte, sono state tenute lungamente sospese dai competenti esaminatori.

 Le ragioni per cui la maggior parte degli Uffici Brevetti hanno ritenuto di respingere le domande depositate dal sig. Thaler differiscono, naturalmente, a seconda della formulazione ed interpretazione delle regole nazionali. Sussistono, tuttavia, alcuni temi comuni. Ad esempio, nel caso degli Uffici Brevetti del Regno Unito e dell'Australia, l'ostacolo principale è stato ritenuto non tanto l’impossibilità, per una macchina, di inventare qualcosa, quanto invece, l’impossibilità, per una macchina, di possedere diritti sull’invenzione.

 

In un caso, però, il brevetto in questione è giunto a concessione. In particolare, lo scorso 28 luglio, l’Ufficio Brevetti sudafricano ha rilasciato il primo brevetto al mondo nel quale un sistema di intelligenza artificiale viene designato come inventore e, al contempo, il proprietario di tale sistema, ovvero il sig. Thaler, viene riconosciuto come titolare del brevetto.

artificial intelligence infographic

Successivamente, solo due giorni dopo la storica concessione dell’Ufficio sudafricano, è arrivata la sentenza Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879 della Corte Federale australiana.

 

Originariamente, l’Ufficio Brevetti australiano aveva – come detto – ritenuto di non poter concedere la domanda di brevetto del sig. Thaler, sostenendo che la categoria di “inventore del brevetto” potesse essere integrata solo da un essere umano, così come indicato dall’articolo 15(1) del Patents Act 1990:

Subject to this Act, a patent for an invention may only be granted to:

(a) a person who is the inventor or

(b) would, on the grant of a patent for the invention, be entitled to have the patent assigned to the person; or

(c) derives title to the invention from the inventor or a person mentioned in paragraph (b); or

(d) is the legal representative of a deceased person mentioned in paragraph (a), (b) or (c)”.

 

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio Brevetti locale, il Giudice Beach della Corte Federale australiana ha, invece, ritenuto che, laddove correttamente interpretata, la legislazione locale in materia brevettuale non richiede che l'inventore detenga il titolo, o lo trasmetta al richiedente, ma – semplicemente – che il richiedente riceva il titolo nei modi consentiti dalla legge. Un inventore riconosciuto ai sensi della legge australiana può, dunque, essere anche un sistema od un dispositivo di intelligenza artificiale; al contrario, un dispositivo di intelligenza artificiale, costituendo un “inventore non umano”, non può essere né un richiedente di un brevetto né un beneficiario (i.e. un titolare) di un brevetto. Nel caso di specie, il sig. Thaler ha, quindi, ricevuto il titolo anche in Australia, considerato che possedeva e controllava DABUS, il suo codice e, altresì, l'output di DABUS.

ai logo

Nella sentenza in esame si sottolinea, inoltre, come l’interpretazione data al Patents Act 1990 si fondi sulla ratio della legge brevetti australiana, finalizzata – in ultimo esame – ad incentivare l’innovazione, così come desumibile dalla sezione 2(A) dello stesso Patents Act 1990, che recita:

 

The object of this Act is to provide a patent system in Australia that promotes economic wellbeing through technological innovation and the transfer and dissemination of technology. In doing so, the patent system balances over time the interests of producers, owners and users of technology and the public”.

 

La Corte Federale australiana ha, dunque, inteso evitare che, negando l’esistenza di un titolare dell’invenzione nel caso la stessa sia realizzata da un sistema di intelligenza artificiale, ne risulti un vuoto normativo tale per cui, sul territorio australiano, tali invenzioni si troverebbero ad essere integralmente escluse dalla tutela brevettuale.