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Il caso “Amici di Maria De Filippi” e la tutela del format televisivo nell’ordinamento giuridico italiano

La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 37353 del 29 novembre 2021, ha messo fine ad un’annosa vicenda giudiziaria, escludendo che il celebre format televisivo “Saranno Famosi” – ad oggi “Amici di Maria De Filippi” – possa considerarsi un mero plagio della striscia quotidiana denominata “Scuola di spettacolo”, poi trasposta nella serie televisiva “La scuola in diretta”.

La pronuncia in esame si è rivelata l’occasione ideale per ribadire alcuni punti cruciali in materia di tutela del format televisivo, che nell’ordinamento giuridico italiano è da sempre al centro di un dibattito tanto giurisprudenziale quanto dottrinale.

Difatti, appare opportuno ricordare che la dottrina e la giurisprudenza più risalenti, adottando come criterio discretivo quello della assoluta novità e originalità, escludevano che i format televisivi potessero trovare tutela come opere dell’ingegno, in virtù del fatto che, nella maggior parte dei casi, gli stessi non risultavano dotati di sufficiente carattere creativo ai sensi della legge sul diritto d’autore.

Amici Maria De Filippi foto a colori con logo Amici sullo sfondo

Contrariamente, l’orientamento giurisprudenziale più recente ha sostituto il suddetto criterio con il criterio della “creatività soggettiva”, sicché – nel caso specifico dei format televisivi – è possibile qualificarli come opere dell’ingegno qualora “vi sia una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l’ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione” (Cass. 21172/2011).

Si precisa, inoltre, che la difficoltà di riconoscere protezione a questa particolare forma di espressione artistica è dipesa anche dalla mancanza, nel nostro ordinamento giuridico, di una puntuale definizione normativa.

La giurisprudenza ha sopperito a tale lacuna adottando la definizione elaborata dalla SIAE nel bollettino ufficiale n. 66 del 1994, la quale definisce il format televisivo “un'opera dell'ingegno avente struttura originale esplicativa e compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l'opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”.

Nel quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, si inserisce la pronuncia in esame, attraverso la quale gli Ermellini hanno avuto modo di chiarire quali debbano essere le caratteristiche necessarie allo scopo di poter tutelare il format televisivo ai sensi della vigente normativa sul diritto d’autore, ossia come opera dell’ingegno.

 

 

 

Nello specifico, la Corte ha ribadito che, per trovare tutela, il format deve presentare elementi qualificanti, quali – ad esempio – articolazioni sequenziali e tematiche, come un titolo, un canovaccio o una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così che possa dirsi realizzata una struttura esplicativa ripetibile del programma.

La Suprema Corte ha, altresì, precisato che il format non deve necessariamente essere realizzato, “ma che ove, come nella specie, sussista una mera scrittura dello stesso, esso deve contenere una specificazione sufficiente degli elementi formali in cui si esprime l’idea alla base dello stesso, sì da potersi apprezzare una forma creativa tutelabile”.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la correttezza delle decisioni di primo e secondo grado, le quali rilevavano l’assenza delle caratteristiche sopra richiamate nel format di parte attrice e riscontravano differenze sufficienti ad escludere il plagio tra i due format in esame.

 

 

 

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