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LA NORMATIVA ITALIANA IN TEMA DI EQUO COMPENSO DEGLI EDITORI DI PUBBLICAZIONI GIORNALISTICHE POTREBBE NON ESSERE CONTRARIA ALLA DIRETTIVA SUL DIRITTO D’AUTORE NEL MERCATO UNICO DIGITALE: LO AFFERMA LA CORTE DI GIUSTIZIA NEL CASO C-797/23

di Beatrice Marone

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) italiana è stata protagonista, lo scorso 12 maggio, della sentenza della Corte di Giustizia giunta a conclusione della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio in relazione ad una controversia fra la stessa AGCOM e Meta Platforms Ireland Ltd. L’oggetto della disputa è stata l’interpretazione dell’articolo 15 della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, nonché la conformità di tale previsione all’articolo 109 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e agli articoli 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

 

Nel 2023 l’AGCOM ha adottato, con la delibera n. 3/23/CONS, il regolamento per l’individuazione dei criteri necessari a determinare l’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico. Meta ha presentato, davanti al TAR, un ricorso diretto all’annullamento della delibera, affermando la contrarietà sia della delibera sia dell’articolo 43-bis della legge n. 633/1941, ossia la legge italiana sul diritto d’autore, da un lato, all’articolo 15 della Direttiva e, dall’altro lato, all’articolo 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea in tema di libertà di impresa e concorrenza. In particolare, Meta ha sostenuto che le misure adottate, sia dal legislatore italiano sia dall’Autorità Garante, avrebbero reso “notevolmente meno attraente” la prestazione di servizi in Italia da parte di società stabilite in altri Stati membri dell’Unione.

 

La Corte del Lussemburgo, chiamata a dirimere la questione in composizione di Grande Sezione, ha fornito alcune delucidazioni nel contesto del caso C-797/23, che ha visto la partecipazione, in qualità di intervenienti, della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), della Società Italiana degli Autori ed editori (SIAE) e di Gedi Gruppo Editoriale SpA, nonché dei rappresentanti dei governi italiano, belga, danese, francese, polacco e della Commissione Europea.

 

Secondo l’interpretazione della Corte, l’articolo 15 della Direttiva definisce in modo non equivoco i diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di titolarità degli editori e, dunque, “costituisce una misura di armonizzazione completa del contenuto sostanziale” di tali diritti, con la conseguenza che gli Stati membri non godono di alcun margine di discrezionalità rispetto a tale contenuto. Tuttavia, la discrezionalità emerge in un altro compito assegnato agli Stati membri, ossia l’individuazione e la precisazione delle modalità di attuazione di tali diritti, sempre in conformità agli scopi previsti dalle direttive. Nel caso della Direttiva, il fine è quello di riconoscere e incoraggiare, in misura sempre maggiore, il contributo degli editori alla produzione delle pubblicazioni, sia dal punto di vista dell’organizzazione delle risorse umane sia in ottica di risorse economiche. L’orizzonte è costituito, da un lato, dal raggiungere la garanzia della sostenibilità del settore editoriale e, dall’altro lato, dal promuovere una sempre più ampia disponibilità di informazioni affidabili nel contesto di una stampa pluralista.

 

Secondo quanto indicato dalla Corte, la previsione dell’articolo 15 implica la facoltà, da parte degli editori di pubblicazioni giornalistiche, di subordinare l’autorizzazione dell’utilizzazione delle pubblicazioni ad una remunerazione ritenuta appropriata. I prestatori di servizi mantengono la libertà decisionale in relazione all’utilizzo delle pubblicazioni e, in caso decidano di dar corso a tale utilizzo, dovranno richiedere agli editori di tali pubblicazioni la previa autorizzazione. Inoltre, la Corte ha sottolineato che, per quanto riguarda l’obbligo di comunicare i dati necessari per determinare l’importo dell’«equo compenso», solo i prestatori di servizi delle società dell’informazione dispongono dei dati necessari per stimare il valore economico derivante dall’utilizzo online delle pubblicazioni, con la conseguenza che gli editori si trovano in una posizione negoziale debole rispetto ai prestatori.

 

Sulla base delle argomentazioni fornite la Corte ha, dunque, affermato che né la previsione dell’articolo 15 né quelle della Carta ostano ad una normativa nazionale che imponga, nei confronti dei prestatori di servizi, obblighi quali quelli di condurre trattative con gli editori, rendere visibili i contenuti nei risultati di ricerca nel corso delle trattative stesse e mettere a disposizione, sia agli editori sia ad un’autorità pubblica, le informazioni necessarie per determinare l’importo dell’equa remunerazione.

 

La Corte ha, altresì, indicato che la normativa nazionale può autorizzare la competente autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzarsi per determinare la suddetta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti, anche a determinarne l’importo, nonché a controllare il rispetto dell’obbligo di informazione gravante sui prestatori e ad imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo. Le uniche condizioni sono che tale normativa non privi gli editori né della possibilità di rifiutare di concedere l‘autorizzazione menzionata né della possibilità di concederla a titolo gratuito; al contempo, tale normativa non dovrà imporre ai prestatori alcun obbligo di pagamento non correlato all’utilizzo delle pubblicazioni e gli obblighi e le eventuali sanzioni dovranno, altresì, rispettare il principio di proporzionalità.