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L’ambito di applicabilità del regime delle libere utilizzazioni di cui all’art. 70 della legge sul diritto d’autore.

Con la recente ordinanza n. 4038 del 08.02.2022, la prima sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della violazione del diritto d’autore in caso di riproduzione integrale di un’opera figurativa nonché sull’estensione ed operatività del regime delle libere utilizzazioni previsto dall’art. 70 della L. 633/1941.

La vicenda processuale prende le mosse dal ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, proposto degli eredi del pittore e regista italiano Mario Schifano, contro il quale resistevano la Fondazione M.S. Multistudio e l’Università degli Studi di Genova.

La Fondazione Mario Schifani aveva pubblicato nel 2008, insieme all’Università degli Studi di Genova, un’opera composta da 6 volumi intitolata “Studio Metodologico”, avente ad oggetto la catalogazione informatica di 24.000 opere del pittore e dei dati relativi alle stesse, già presenti nell’archivio della Fondazione stessa.

La questione giuridica principale verteva sulla corretta interpretazione dell’art. 70 l.d.a. ai sensi del quale “[i]l riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”.

tribunale di Roma foto a colori

La Corte d’Appello dichiarava la legittimità della pubblicazione dell’opera sulla scorta di diverse considerazioni.

In primo luogo, statuiva come la raccolta di volumi realizzata dalla Fondazione costituisse, in realtà, una catalogazione informatica e non un lavoro artistico e come precludesse la fruizione artistica delle opere dello Schifani in essa riprodotte, soprattutto in ragione delle piccole dimensioni di queste ultime.

In secondo luogo, riteneva che la pubblicazione dell’opera perseguisse una finalità di ricerca, dando particolare rilevanza all’elemento della partecipazione e del contributo che alla realizzazione dell’opera aveva dato un istituto di ricerca come l’Università di Genova.

Infine, la Corte di merito escludeva qualsivoglia finalità lucrativa, non ravvisando alcun sfruttamento economico derivante dalla riproduzione delle opere. Da un lato, infatti, le prove acquisite in sede di gravame evidenziavano come non fosse stata emessa alcuna fattura di vendita dello “Studio Metodologico”. Dall’altro, l’invio dell’opera ad operatori del mercato dell’arte, i quali a loro volta avessero utilizzato la catalogazione come parametro di genuinità delle singole opere dello Schifano ad essi vendute, non poteva essere ritenuta una condotta aventi finalità commerciali posta in essere dai convenuti, ma, tuttalpiù, da soggetti terzi ed estranei al giudizio.

La Corte di Cassazione, riformando le conclusioni a cui era pervenuta la Corte di merito, precisa che “la riproduzione di opere d’arte - inserite, nella specie, nel catalogo di una mostra - allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, quale che sia la scala adottata nella proporzione rispetto agli originali, non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera, previste in via di eccezione al regime ordinario dell’esclusiva dall’art. 70 cit.”.

I giudici ermellini evidenziano un ulteriore motivo di censura: infatti, ai sensi dell’art. 70 l.d.a il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico possono avvenire per scopi di critica e di discussione oppure di ricerca (dovendo, in quest’ultimo caso, avere carattere esclusivamente illustrativo). Secondo l’insegnamento della Suprema Corte tali finalità sarebbero necessariamente autonome e distinte rispetto a quelle perseguite dall’opera citata, tale per cui sarebbe possibile escludere una potenziale concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore dell’opera citata.

Non solo. La norma di cui all’art. 70 l.d.a. imporrebbe una verifica effettiva circa il rispetto di quei vincoli funzionali di critica e discussione nonché di ricerca che giustificano l’operatività del regime delle libere utilizzazioni. Nel caso di specie, la Corte d’Appello avrebbe omesso un tale controllo, configurando una finalità di ricerca dello “Studio metodologico” sulla scorta della sola partecipazione dell’Università di Genova alla realizzazione dell’opera.

Inoltre, la Cassazione ha affermato che l’opera realizzata dalla Fondazione non potesse, in realtà, precludere la fruizione artistica delle opere dello Schifani: risulterebbe, dunque, violato il diritto esclusivo di riprodurre le proprie opere sancito dall’art. 13 l.d.a. che ricomprende non solo la riproduzione di copie fisicamente identiche all’originale, ma anche qualsiasi ulteriore forma di moltiplicazione dell’opera idonea ad inserirsi nel mercato della riproduzione; dunque, anche la riproduzione fotografica in scala delle opere protette può risultare incompatibile con l’esclusiva del titolare, a prescindere dalle dimensioni di tale riproduzione.

L’ordinanza in esame, infine, accoglieva uno dei due motivi di ricorso incidentale proposti dalla Fondazione e, nello specifico, quello concernente la condanna al risarcimento del danno per l’utilizzo illegittimo del nome Mario Schifano: in particolare, i giudici di legittimità, condividendo le argomentazioni della Fondazione, censuravano la sentenza della Corte d’Appello di Milano sul punto in quanto, pur ricordando che la liquidazione del danno patrimoniale fosse equitativa, la stessa doveva essere sostenuta dall’illustrazione del percorso logico-argomentativo che avesse condotto ad una determinata liquidazione, ciò che risultava assente, invece, nel provvedimento emesso dai giudici distrettuali.

Accogliendo, dunque, i motivi del ricorso principale degli eredi di Mario Schifano, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado, enunciando i principi in base ai quali: la riproduzione integrale delle opere è da sola sufficiente ad escludere l’applicazione dell’eccezione prevista dall’art. 70 l.d.a.; ai fini dell’applicabilità del regime delle libere utilizzazioni, la riproduzione delle opere deve essere limitata a scopi di critica e discussione nonché a fini meramente illustrativi nell’ambito di un utilizzo per scopi di ricerca e insegnamento; la stessa, inoltre, non deve porsi in concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera, la quale comprende non solo la riproduzione di copie fisicamente identiche all’originale, ma anche qualsiasi altra forma di replicazione che sia idonea ad inserirsi nel mercato della riproduzione (quindi anche la riproduzione fotografica in scala).

Foto a colori giudici corte di cassazione