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L’EMBLEMA ARALDICO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA OGGETTO DI AGGANCIAMENTO PARASSITARIO
di Caterina Basenghi
Il Tribunale di Milano ha recentemente statuito sulla vertenza che involge la Croce Rossa Italiana ed una società fornitrice di uniformi ed accessori. Segnatamente, l’utilizzo non autorizzato di segni recanti l'Emblema e il Logotipo della Croce Rossa Italiana si pone in contraffazione del relativo marchio e costituisce illecito concorrenziale interferente (i.e. posto in essere mediante contegni, appunto, interferenti con diritti di privativa industriale). In accoglimento delle istanze formulate dalla Croce Rossa Italiana, il predetto utilizzo sui canali commerciali della convenuta denuncia un certo parassitismo con riguardo alla rinomanza dell’Emblema della C.R.I., con conseguente “svilimento” della sua vocazione solidaristica e umanitaria, “in quanto indebitamente accostato ad attività commerciali, estranee ai fini istituzionali perseguiti dall’associazione”.
Pur ravvisando un qualche collegamento con l’associazione di volontariato (di cui la convenuta è fornitore accreditato) e pur ammettendo che la vendita delle divise e degli accessori a corredo avvenisse su ordini emessi dai Comitati territoriali, il Giudice meneghino ha censurato le modalità promozionali poste in essere dalla convenuta ed ha rammentato l’enunciato testuale dell’art. 38 della Convenzione di Ginevra: “In omaggio alla Svizzera, il segno araldico della croce rossa su fondo bianco, formato con l’inversione dei colori federali, è mantenuto come segno distintivo dei servizi sanitari degli eserciti”. Dal canto suo, il successivo art. 53 della Convezione precisa che “l’uso da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell’emblema o della denominazione di «C.R.I.» o di «Croce di Ginevra» nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscono un’imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, quale che sia lo scopo di quest’uso e qualunque possa essere stata la data anteriore d’adozione”.
Le doglianze mosse dall’attrice nei confronti della controparte non riguardano i rapporti di fornitura intrattenuti con i singoli Comitati Regionali, bensì la vendita “a terzi” di capi recanti l’Emblema in questione e l’utilizzo di tale Emblema mediante la pubblicazione sul sito Internet e su canali social alla stessa riferibili di immagini che riproducono il segno, accompagnate da messaggi aventi chiaro contenuto pubblicitario dell’attività e dei servizi offerti dalla convenuta.
Il Collegio giudicante osserva come il “Regolamento sull’uso dell’Emblema, dei patrocini e manuale di comunicazione”, approvato dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa (Vienna 1965), sancisca espressamente che “l’abuso dell’Emblema a scopo distintivo indebolisce […] la sua immagine agli occhi del pubblico ingenerando confusione e creando un illegittimo affidamento da parte del pubblico nei confronti dell’utilizzatore”.
Di conseguenza, “le eventuali collaborazioni tra C.R.I. e terzi debbono essere valutate di volta in volta, in relazione alla compatibilità con i fini istituzionali” dell’associazione medesima. Ne deriva che “gadgets o qualsiasi altro prodotto anche legato alle attività di C.R.I. riportante l’emblema e/o logo e /o altri marchi registrati dalla CRI sono da considerarsi non vendibili da terzi a termini di legge”.
Nel solco delle premesse svolte, risulta, secondo il Collegio, adeguatamente documentata la doglianza relativa all’utilizzo “parassitario” e non autorizzato (ex art. 8, comma 3, c.p.i.) dei segni della Croce Rossa Italiana sul sito e sulla “pagina Facebook” di controparte al fine di promuovere l’attività commerciale della medesima convenuta; ciò che comporta un indebito sfruttamento della capacità attrattiva esercitata dall’associazione di volontariato e derivante dallo “stretto collegamento di tale segno, universalmente noto, e i valori di solidarietà legati agli scopi umanitari perseguiti dall’Associazione, estranei all’attività imprenditoriale della convenuta”.