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NEWS

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La reputazione del marchio anteriore nella valutazione sulla confondibilità tra segni: CGUE – Causa: C-115/2019 P

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), nell’ambito della sentenza emessa all’esito della causa C-115/2019 P, ha recentemente avuto modo di pronunciarsi con riferimento al tema delle modalità di valutazione del rischio di confusione tra segni in funzione della notorietà di un marchio anteriore. Per il tramite della pronuncia pocanzi citata, la CGUE ha finalmente risolto un’ambiguità interpretativa di particolare insidiosità, riscontrando un errore di diritto nel valutare la somiglianza tra segni in conflitto in ragione della sola eventuale reputazione del marchio anteriore.

 

La sentenza in esame rappresenta l’epilogo di un procedimento che prende le mosse dall’opposizione depositata da parte dal Groupement des cartes bancaires sulla base del proprio anteriore marchio figurativo UE n. 269415 (raffigurante una versione stilizzata delle lettere “CB”) e diretta nei confronti della domanda di marchio figurativo UE n. 13359609 di titolarità della China Construction Bank Corporation (raffigurante, a sua volta, una versione stilizzata delle lettere “CCB”). Il 4 ottobre 2016, la Divisione d’Opposizione dell’EUIPO accertava la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico dei consumatori e, conseguentemente, accoglieva l’opposizione depositata dal GCB. All’esito del ricorso presentato dalla China Construction Bank Corporation, tale decisione veniva confermata anche in secondo grado da parte della competente Commissione di Ricorso dell’EUIPO, che riteneva integralmente fondate le motivazioni poste a sostegno della decisione di primo grado da parte della Divisione d’Opposizione.

 

Una volta inutilmente esperiti i primi due gradi di giudizio, la China Construction Bank Corporation impugnava – in data 27 settembre 2017 – la decisione emessa in secondo grado innanzi al competente Tribunale dell’Unione Europea. Nell’ambito di tale impugnazione, la China Construction Bank Corporation deduceva – in particolare – un motivo vertente sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento n. 207/2009, mediante il quale criticava la valutazione della prima Commissione di Ricorso dell’EUIPO in merito: 1) al carattere distintivo del marchio anteriore, 2) alla somiglianza dei segni in conflitto e 3) all’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto. La critica di maggior rilievo verteva, in particolare, sul terzo dei punti pocanzi citati, in relazione al quale la China Construction Bank Corporation adduceva che la Commissione di Ricorso dell’EUIPO avesse commesso un grave errore di diritto nel tener conto della reputazione del marchio anteriore all’atto di esperire il giudizio di confondibilità tra i segni in conflitto (giungendo, persino, a valutare i segni in questione come se si trattasse di marchi denominativi e non, invece, confrontando i medesimi nella loro precipua configurazione grafica).

 

Tuttavia, sulla scorta di motivazioni del tutto simili a quelle sviluppate all’esito dei precedenti gradi di giudizio, il Tribunale respingeva – anch’esso – l’impugnazione proposta da parte della China Construction Bank Corporation, ritenendo infondate le argomentazioni della ricorrente. Quest’ultima, dunque, ricorreva in ultima istanza innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), ribandendo – in aggiunta ad ulteriori motivi di impugnazione relativi a questioni prettamente procedurali e di asserita errata valutazione delle allegazioni probatorie fornite dalla controparte – il motivo basato sull’erroneità in diritto di un giudizio di valutazione globale sulla confondibilità tra segni che si fondi precipuamente sulla reputazione del marchio anteriore.

 

Ebbene, in ultima istanza la CGUE riteneva di dover condividere le argomentazioni poste a sostegno dei propri motivi di impugnazione da parte della China Construction Bank Corporation. In una pronuncia di segno diametralmente opposto a quelle dei gradi di giudizio precedenti, infatti, la CGUE ha precisato come i fattori relativi alla reputazione ed al carattere distintivo del marchio anteriore non implichino un confronto tra diversi segni, ma – al contrario – riguardino un solo ed unico segno (ossia quello che l’opponente abbia registrato come marchio). Ne deriva, dunque, che sarebbe un grave errore giungere a determinarsi nel senso della confondibilità tra due segni in ragione, unicamente, della reputazione del marchio anteriore, non essendo possibile affermare – sulla base di tale eventuale reputazione – che il pubblico di riferimento percepisca uno dei componenti del marchio anteriore come dominante rispetto a qualsivoglia altro elemento di cui si componga il marchio medesimo.

 

La decisione in commento fornisce senz’altro un importante strumento interpretativo per comprendere il ruolo della reputazione del marchio ai fini del giudizio di confondibilità tra segni. In particolare, risulta particolarmente interessante notare come la CGUE abbia operato un corretto ridimensionamento del fattore della reputazione, il quale deve senz’altro essere tenuto in debita considerazione da parte del Giudicante ma – al contempo – deve anche essere utilizzato quale parametro guida del giudizio di confondibilità tra marchi e non, invece, quale mero escamotage al servizio degli opponenti e volto a semplificare la valutazione globale dei segni in conflitto.

 

 

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https://www.thefashionlaw.com/nike-v-warren-lotas-a-running-timeline-of-the-case-over-one-of-nikes-most-iconic-sneakers/;   

 

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La CGUE esclude la decadenza per non uso del marchio “Testarossa” (Ferrari S.p.A. contro DU - C-720/18 e C-721/18)

di Giulia Pezzera

 

Con la sentenza del 22 ottobre 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione si è pronunciata sul tema della decadenza per non uso del marchio registrato, la cui disciplina è prevista – tra gli altri – dall’art. 12 par. 1 della direttiva 2008/95, il quale prevede che un marchio è suscettibile di decadenza qualora, entro un periodo ininterrotto di cinque anni, non abbia formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Inoltre, l’art. 13 della medesima direttiva prevede che, se i motivi della decadenza sussistono solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è stato registrato, la decadenza riguarderà solo tali prodotti o servizi.

La decisione è frutto di un rinvio pregiudiziale del giudice dell’Oberlandesgericht Düssseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) davanti al quale pendeva il giudizio di appello proposto dalla società Ferrari S.p.A., dopo che il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land) aveva disposto la cancellazione per decadenza del marchio “Testarossa”, ritenendo che il titolare del marchio non ne avesse fatto un uso effettivo, in Germania e in Svizzera, per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Il marchio “Testarossa” è oggetto di registrazione internazionale a partire 22 luglio 1987 per i seguenti prodotti, appartenenti alla classe 12 di Nizza: “veicoli, apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici, in particolare automobili e relativi ricambi”. Per quanto riguarda l’utilizzo di detto marchio, il giudice del rinvio ha individuato essenzialmente tre tipi di utilizzo: i) la commercializzazione, tra il 1984 e il 1991 di un modello di automobile con il nome “Testarossa” (e i successivi modelli 512 TR e F512 M); ii) la vendita di pezzi di ricambio e accessori (nonché l’offerta dei relativi servizi di manutenzione) per le suddette automobili, identificati dal marchio “Testarossa”; iii) la vendita di veicoli di seconda mano recanti il marchio controverso.

Con la prima e la terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se ai sensi degli artt. 12 e 13 della direttiva 2008/95 l’utilizzo di un marchio solo per alcuni dei prodotti/servizi rientranti nella/e classe/i di registrazione costituisca un uso effettivo tale da escludere la decadenza per tutti i prodotti/servizi ivi ricompresi o soltanto per quelli oggetto di specifico utilizzo. A tale proposito la CGUE ha ritenuto che, qualora – nell’ambito di una classe – il consumatore non individui diverse sottocategorie, ma ritenga invece che il marchio in questione identifichi in via generale la totalità dei prodotti/servizi facenti parte della classe, l’utilizzo del marchio anche solo per alcuni di essi è in grado di costituire “uso effettivo” per tutti i prodotti/servizi appartenenti alla classe.  

Nel caso di specie, vero è che il marchio “Testarossa” è stato utilizzato per prodotti molto specifici, ossia autoveicoli sportivi di lusso e dal valore molto elevato, nonché per i relativi pezzi di ricambio, tuttavia, secondo la Corte, essi non costituiscono una autonoma sottocategoria della classe di Nizza n. 12 e, dunque, tale circostanza non è sufficiente per concludere che il marchio sia stato effettivamente utilizzato solo per alcuni dei prodotti per i quali è stato registrato. Per la Corte, quindi, l’utilizzo fatto di tale marchio è, in realtà, conforme alla sua funzione essenziale e può considerarsi non meramente simbolico ma, invece, effettivo.

La Corte si è espressa, poi, su alcune altre questioni poste dal giudice del rinvio e, in particolare, relativamente alla portata dell’esaurimento del marchio, previsto dall’art. 7 par. 1 della suddetta direttiva, con riferimento all’effettività dell’utilizzo che si realizzi con la vendita di prodotti di seconda mano. A tale proposito la Corte ha ritenuto che la norma non osti a che l’ulteriore commercializzazione di prodotti già immessi sul mercato costituisca uso effettivo del marchio, affermando che “il fatto che il titolare del marchio non possa vietare a terzi l’uso del suo marchio per prodotti già immessi in commercio con quest’ultimo non significa che non possa farne uso egli stesso per tali prodotti” (p. 59).

Inoltre, è necessario richiamare anche la risoluzione della quarta questione pregiudiziale, utile a chiarire la portata del concetto di uso effettivo del marchio. La Corte di Giustizia ha infatti chiarito, con riferimento ai servizi di manutenzione, che un marchio forma oggetto di uso effettivo quando il suo titolare fornisce servizi connessi ai prodotti commercializzati, a condizione che venga effettivamente utilizzato il marchio interessato al momento della fornitura dei servizi.

Infine, con l’ultima questione pregiudiziale, è stato confermato che l’onere della prova del fatto che un marchio sia stato oggetto di uso effettivo tale da escluderne la decadenza grava in capo al titolare del marchio, essendo quest’ultimo il soggetto più idoneo a fornire prova dei concreti atti di utilizzo.

Con tale pronuncia la Corte ha dunque escluso la decadenza del marchio “Testarossa”, ritenendo che la celebre Ferrari S.p.A., titolare del marchio controverso, ne abbia in realtà fatto un uso effettivo, ai sensi dell’art. 12 par. 1 della direttiva 2008/95.

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BANKSY E LA CANCELLAZIONE DEL MARCHIO FLOWER THROWER PER MALAFEDE

di Livia Allegri

 

Con la recente decisione N. 33843 C, l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha dichiarato nulla per malafede del depositante, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell’Unione Europea, la registrazione di marchio n. 12575155, costituito dalla rappresentazione dell’iconica opera “Flower Thrower” dell’artista Banksy.

 

Nel 2019, la Full Colour Black Limited, società che commercializza cartoline e altri gadget riproducenti le opere dell’artista, ha chiesto l’annullamento della poc’anzi citata registrazione, asserendo che il marchio in questione fosse privo di capacità distintiva e, soprattutto, che fosse stato depositato in malafede in quanto, al momento del deposito, il richiedente non avrebbe avuto alcuna intenzione di utilizzarlo in commercio. La Divisione di Cancellazione dell’EUIPO ha ritenuto fondate le argomentazioni sviluppate dalla Full Colour Black Limited, annullando la relativa registrazione. 

 

Nello specifico, l’EUIPO ha ritenuto che, al momento del deposito della domanda di registrazione in esame, Banksy non avesse una reale volontà di utilizzare la propria opera come segno distintivo per identificare prodotti o servizi. Al contempo, l’EUIPO ha verificato che non vi è mai stato un effettivo uso in commercio della rappresentazione dell’opera “Flower Thrower” come marchio, considerato che, come apertamente dichiarato dallo stesso artista, l’apertura del punto vendita a Londra denominato “Gross Domestic Product” ha avuto l’unico scopo di cercare di evitare la decadenza del marchio stesso per non uso.

 

La Divisione di Cancellazione dell’EUIPO ha, pertanto, fondato la propria decisione su una connotazione piuttosto ampia di malafede, di matrice prettamente giurisprudenziale e, da ultimo, ribadita dalla sentenza del 29/01/2020, 371/18 (SKY, EU: C: 2020: 45), in base alla quale la malafede sarebbe ravvisabile ogniqualvolta vi sia un intento sleale del richiedente rispetto ai fini perseguiti dalla normativa europea in materia di marchi.

 

Sulla scorta tanto di tale definizione quanto degli elementi di fatto esaminati, l’EUIPO ha quindi concluso che lo scopo perseguito da Banksy all’atto del deposito della domanda di marchio de qua non fosse conforme alle funzioni proprie di un marchio registrato, ossia l’identificazione e la certezza della provenienza di prodotti e servizi, ed ha – dunque – dichiarato nulla la registrazione di marchio n. 12575155.

 

La decisione dell’EUIPO offre, senz’altro, un interessante spunto di riflessione in merito all’impossibilità di riconoscere protezione alle opere di street art sulla base del diritto d’autore. Gli Esaminatori dell’EUIPO, infatti, esulando dall’ambito proprio del procedimento di cancellazione, hanno precisato che, a loro avviso, le opere di street art, eseguite senza il consenso del proprietario del bene su cui sono realizzate, costituiscono un reato e, in quanto tali, non sono tutelabili dal diritto d’autore. Tale considerazione troverebbe ulteriore conferma, sempre a dire degli Esaminatori, nel fatto che i graffiti sono solitamente collocati in luoghi pubblici, affinché tutti possano vederli e fotografarli, ciò che potrebbe “annullare” qualsiasi diritto d’autore, anche nel caso l’autore dovesse negare tale “annullamento” e volesse rivendicare il proprio diritto d’autore.  

 

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IL LICENZIATARIO DI UN MARCHIO NON PUÒ SOSTITUIRSI AL TITOLARE NELLA RICHIESTA DI RINNOVO DEL MARCHIO STESSO, SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL TITOLARE

di Lorenza Giordani

 

Con la recente sentenza del 23 settembre 2020 (T-557/19), il Tribunale UE ha respinto il ricorso contro la decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO, la quale aveva rigettato la richiesta avanzata dalla società licenziataria del marchio “” di restitutio in integrum nel diritto di richiedere il rinnovo del predetto marchio dopo la scadenza dello stesso.

Il marchio in oggetto poteva essere rinnovato entro il 22 luglio 2017, oppure – a fronte del pagamento di una sovrattassa – al più tardi entro il 22 gennaio 2018; tuttavia, l’inerzia del titolare ne aveva causato la decadenza.

 

Successivamente, il 21 luglio 2018, la licenziataria del marchio in questione depositava una richiesta di restitutio in integrum ai sensi dell’art. 104 del Regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell’Unione Europea. L’Ufficio prima, e la Commissione di Ricorso poi, respingevano la richiesta della licenziataria, non avendo la stessa dato prova di aver tenuto tutta la diligenza dovuta nelle circostanze.

 

La licenziataria, infine, impugnava la decisione della Commissione di Ricorso dinanzi al Tribunale di Primo grado della Corte di Giustizia UE, il quale osservava che la licenziataria non può essere giuridicamente assimilata alla titolare del marchio ai fini del rinnovo della registrazione del marchio stesso, ma “al contrario, al pari di qualunque altro soggetto, essa deve essere esplicitamente autorizzata dalla titolare del marchio in questione, perché possa presentare una domanda di rinnovo, e deve fornire la prova dell’esistenza di una tale autorizzazione”.

 

Secondo quanto stabilito dal Tribunale, la suddetta interpretazione è conforme al principio di effettività e alla conseguente esigenza di certezza del diritto, in quanto garantisce il rigoroso rispetto dei termini previsti dagli artt. 53 e 104 del Regolamento 2017/1001 in tema di rinnovo di un marchio in scadenza. Difatti, il titolare di un marchio che non abbia provveduto al rinnovo non può autorizzare un soggetto terzo a presentare istanza di rinnovo – peraltro, fuori termine – nel tentativo di eludere la disciplina a ciò dettata. Parimenti, un licenziatario non può chiedere di essere reintegrato nei termini per il solo motivo che il titolare del marchio ha lasciato decadere i propri diritti su tale marchio né, tantomeno, può essere ammesso a sovvertire la volontà del titolare che abbia deciso consapevolmente di non rinnovare il proprio marchio.

 

Quanto sopra in considerazione del fatto che, come ha osservato il Tribunale, l’obiettivo perseguito dal Regolamento 2017/1001 consiste “nel garantire l’identità d’origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio e non nel garantire sine die la registrazione di un marchio dell’Unione Europea che sia scaduta per omesso rinnovo”.

 

Infatti, un marchio che arrivi a scadenza senza che la sua registrazione venga rinnovata torna ad appartenere al pubblico, con la conseguenza che altri potranno depositarlo e registrarlo, così traendone efficacemente tutte le utilità economiche, in un’ottica di promozione della concorrenza e del progresso.

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  1. Il Sottosegretario Alessia Morani presidierà il Consiglio Nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian sounding

 

  1. USPTO published the report titled: “Public views on AI and IP policy”. Industry opinions about AI inventions.

 

 

  1. Daren Tang Assumes Functions as WIPO Director General

 

 

  1. Italian anticounterfeiting week

 

  1. CJEU rules that a functional shape may be protected by copyright in so far as it is original

 

  1. eBay expands authenticity service to combat fakes

 

  1. EU legislation harmonising the mandatory indication of the country of origin of food does not preclude the adoption of national measures imposing certain additional particulars regarding origin or provenance
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  1. CJEU says that the assessment of distinctiveness of signs that are to be applied to specific goods used to deliver a service should not also entail an assessment of norms and/or customs of the relevant sector

 

  1. The Casebook of Copyright: are the character traits of Sherlock Holmes protected by intellectual property?

 

  1. Hamburg Commissioner Fines H&M 35.3 Million Euro for Data Protection Violations in Service Centre

 

  1. What Armor on WWII Planes, Honeybees and the Medici Tell Us About Innovation Strategy
  • https://www.ipwatchdog.com/2020/10/11/armor-wwii-planes-honeybees-medici-tell-us-innovation-strategy/id=126079/

 

  1. Google will have to pay publishers: France sets a European “precedent” (in Italian)

 

  1. Hermès Prevails in Unfair Competition Case Over “Make Your Own Birkin” Classes
  •  https://www.thefashionlaw.com/hermes-prevails-in-case-over-make-your-own-birkin-class/

 

  1. Glenn Gould: Inventor of “User Rights”?
  • https://ipkitten.blogspot.com/2020/10/glenn-gould-inventor-of-user-rights.html

 

  1. Plagiarism case over Led Zeppelin's Stairway to Heaven finally ends

 

  1. An Instagram Feud Over a Buzzy Diet Has Resulted in a Hard-Hitting New Lawsuit

 

  1. Champagne, Champeng, and oronyms: Pushing the boundaries of bad faith jurisprudence?
  •  https://ipkitten.blogspot.com/2020/10/champagne-champeng-and-oronyms-pushing.html
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OUR SELECTION OF #IPNEWS AND ARTICLES OF THE WEEK

  1. California Court’s Finding of Fair Use for Nicki Minaj Affirms Public Benefit of Artistic Experimentation: https://www.ipwatchdog.com/2020/09/29/california-courts-finding-fair-use-nicki-minaj-affirms-public-benefit-artistic-experimentation/id=125646/;
  2. Robot wars - Ocado sued by AutoStore over patent infringement: https://www.reuters.com/article/us-autostore-ocado-lawsuit/robot-wars-britains-ocado-sued-by-autostore-over-patent-infringement-idUSKBN26M6HF;
  3. Nuova legge in Qatar per la protezione della lingua araba: l'utilizzo del marchio su insegne e pubblicità locali: https://www.glp.eu/it/update/news/?id=314;
  4. Is “taking all reasonable precautions”, or “otherwise acting innocently”, a defence to possessing counterfeit goods? https://ipkitten.blogspot.com/2020/10/is-taking-all-reasonable-precautions-or.html;
  5. India and S.Africa ask WTO to waive rules to aid COVID-19 drug production: https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/pharmaceuticals/india-and-s-africa-ask-wto-to-waive-rules-to-aid-covid-19-drug-production/articleshow/78476646.cms;
  6. NEW GUIDELINES FOR EXAMINATION BIOTECH IN BRAZIL ARE PENDING: https://blog.ficpi.org/new-guidelines-for-examination-biotech-in-brazil-are-pending/;
  7. When you are a lawyer, what is confidential about a confidential settlement? https://ipkitten.blogspot.com/2020/10/when-you-are-lawyer-what-is.html;
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  1. Huawei Sued For Infringing Network Congestion Management Patent:

 

  1. Japan leads battery tech race with third of patent filings:

 

  1. To ethically tackle COVID-19, Big Pharma needs an overhaul:

 

  1. Modernising pharma patents: can AI be an inventor?:

 

  1. Marc Jacobs Wants to Block Nirvana LLC from Registering Smiley Face Trademark:

 

  1. Neiman Marcus v. Marble Ridge Capital: The Story Behind the $1 Billion-Plus Legal Battle | The Fashion Law:

 

  1. Amazon Sued for Trademark Infringement:

 

  1. Banksy’s Attempt to Trademark a Graffiti Image Is Thrown Out:

 

  1. Two Decades, a Bitter Legal Battle, and More than $1 Billion Later, LVMH's La Samaritaine is (Almost) Ready for its Debut | The Fashion Law:

 

  1. Louis Vuitton Is Korea's Most In-Demand Counterfeit Brand:

 

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  1. CJEU confirms no likelihood of confusion between MASSI and MESSI

 

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Customs enforcement of intellectual property rights / “EORI” number now required!

In the European Union, Customs enforcement of intellectual property rights is currently governed by Regulation (EU) No. 608/2013; in accordance with its provisions, when Customs Authorities suspect that goods under their supervision infringe intellectual property rights, they may suspend the release of or detain the goods, whether at their own initiative or upon application.

 

On 21 August, Implementing Regulation (EU) No. 2020/1209 was published, amending the previous Implementing Regulation (EU) No. 1352/2013, and therefore partially modifying the forms required for the filing before Customs Authorities of any Application for Action or Renewal pursuant to Regulation (EU) No 608/2013(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1209/oj). The new EU Regulation entered into force on 10 September 2020 and it applies as of today, 15 September.

 

The new provisions take into account the introduction of the EU Customs Trader Portal for the electronic submission of the forms, providing for the Economic Operators Registration and Identification("EORI") number to be included in a mandatory field in the box for both the applicant and the representative in the updated forms.

As a consequence, starting on 15 September, all Applications for Action or Renewal filed before Customs Authorities shall include the appropriate EORI numbers.

 

Do not hesitate to get in contact with us for any further information on the subject!

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OUR SELECTION OF #IPNEWS AND ARTICLES OF THE WEEK

  1. Magazine Takes Long Shot in ‘Tiger King’ Trademark Tangle: https://news.bloomberglaw.com/ip-law/magazine-takes-long-shot-in-tiger-king-trademark-tangle;
  2. For The Record™ Granted Patent for Blockchain Verified Recordings: https://www.businesswire.com/news/home/20200803005052/en/Record%E2%84%A2-Granted-Patent-Blockchain-Verified-Recordings;
  3. Delhi High Court Directs Blocking Of 50 Rogue Websites Using Snapdeal Trademark: https://inc42.com/buzz/delhi-high-court-directs-blocking-of-50-rogue-websites-using-snapdeal-trademark/;
  4. Hello Kitty hired to spread awareness of new Japanese copyright laws: https://completemusicupdate.com/article/hello-kitty-hired-to-spread-awareness-of-new-japanese-copyright-laws/;
  5. Yeasayer Drop Copyright Lawsuit Against the Weeknd over "Pray for Me": https://exclaim.ca/music/article/yeasayer_drop_copyright_lawsuit_against_the_weeknd_over_pray_for_me;
  6. The Risk of trade secret misappropriation during work-from-home arrangements: https://www.bangkokpost.com/business/1963143/the-risk-of-trade-secret-misappropriation-during-work-from-home-arrangements;
  7. Ex-Google exec sent to prison for stealing robocar secrets: https://nbcmontana.com/news/nation-world/ex-google-exec-sent-to-prison-for-stealing-robocar-secrets;
  8. Apple Investors Unfazed by China Patent Suit: https://www.barrons.com/articles/apple-stock-investors-unfazed-by-china-patent-suit-51596469591;
  9. Protecting Intellectual Property with Data Loss Prevention: https://cio.economictimes.indiatimes.com/news/digital-security/protecting-intellectual-property-with-data-loss-prevention/77363711;
  10. Strong Roots: Comparative Analysis of Patent Protection for Plants and Animals: https://www.ipwatchdog.com/2020/08/05/strong-roots-comparative-analysis-patent-protection-animals-plants/id=123649/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Ipwatchdog+%28IPWatchdog.com%29
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