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La tutela dei marchi notori in Cina: il caso Bulgari v. Balcari Music Coffee

Il tema dei marchi notori e, dunque, della loro tutela è stato ed è tuttora al centro di varie pronunce giurisprudenziali in vari Paesi (si veda, ad esempio, qui una tra le ultime pronunce in merito da parte della Corte di Cassazione italiana), con soluzioni che, certamente, stimolano ben più di una riflessione, a seconda dei diversi approcci che, in ciascuno Stato, vengono proposti in relazione all’argomento.

 

Una recente sentenza della High People’s Court di Pechino si inserisce nel filone delle pronunce risultato delle azioni legali quotidianamente incardinate in tutto il mondo a tutela dei marchi che godono di un’ampia fama a livello internazionale: la stessa, infatti, ha sancito, lo scorso 3 agosto 2021, la cancellazione della registrazione di marchio cinese n. 6085778 relativa al segno “BɅLCɅRY MUSIC COFFEE”.

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La disputa in questione ha avuto come protagonisti, da un lato, il brand Bulgari, attivo nel settore del lusso con riferimento a prodotti di gioielleria, orologeria e pelletteria, e dall’altro, il signor Cai Qing He, in qualità di titolare della registrazione di marchio contestata in quanto, secondo le argomentazioni della società italiana, lesiva dei diritti della suddetta società italiana sul marchio “BULGARI”

 

Nello specifico, la controversia ha avuto origine nel 2013, quando Bulgari S.p.a. aveva promosso un’azione di invalidazione nei confronti della suddetta registrazione di marchio cinese in questione rivendicando l’anteriorità della registrazione, in Cina, del proprio marchio n. 3811212 “BVLGARI”.

 

La legislazione cinese in materia di proprietà intellettuale, in linea con varie legislazioni nazionali ed internazionali sul tema, consente a chiunque 

ritenga di essere stato danneggiato dalla registrazione di un determinato marchio di agire per ottenerne la cancellazione. 

La cosiddetta procedura di invalidazione, in Cina, può essere, inoltre, basata su due presupposti cumulativi: che il marchio anteriore abbia raggiunto una certa notorietà prima del deposito della domanda di marchio contestata, oltre al fatto che sia provata la malafede del titolare di quest’ultima.

La Corte di Pechino specializzata in materia di proprietà intellettuale, adita in seconda istanza da Bulgari, aveva successivamente ribaltato la questione. La ricorrente italiana aveva eccepito, in sede di appello, l’uso del marchio notorio “BVLGARI” nella commercializzazione di gioielli in Cina a partire dal 2005, dimostrando così che il segno avesse acquisito notorietà ben prima del deposito del marchio cinese contestato. A tal proposito, la Corte aveva ritenuto opportuno accogliere anche le contestazioni relative all’assenza di buona fede [rectius, alla esistenza di malafede] da parte di Cai Qing He. Egli, infatti, aveva caratterizzato graficamente il segno oggetto della propria domanda di marchio sulla precedente registrazione “BVLGARI”, evidenza data dal fatto che gli elementi di parola dei suddetti segni sono caratterizzati dalla medesima combinazione dei caratteri cinesi “宝格” (traslitterati Bǎo gé lì) atta a renderli, all’occhio del pubblico di riferimento, pressoché identici.

In materia di malafede, occorre ricordare come essa sia tenuta in particolare considerazione all’interno del territorio cinese, essendo sufficiente a motivare decisioni sfavorevoli ai titolari di domande o registrazioni di marchio qualora sia provata la sussistenza di tale elemento. 

Infatti, in altre pronunce, è stato sottolineato come la malafede del titolare non soltanto infligga, in maniera oggettiva, un danno al sistema nazionale delle registrazioni di marchio, ma, altresì, violi la moralità pubblica, nonché il principio di onestà e credibilità.

In conclusione, la High People’s Court, oltre a confermare la pronuncia del giudice di appello, la integra sottolineando come, nella tutela dei marchi notori, di fronte a registrazioni di marchio che siano riproduzioni, imitazioni e/o traduzioni dei suddetti marchi e che siano idonee a generare un rischio di confondibilità tra i marchi in questione è necessario tenere in considerazione, complessivamente, quattro elementi: la qualità/forza del marchio, le similitudini tra i marchi, l’uso dei prodotti e/o dei servizi rivendicati e i consumatori di riferimento.